Il GAS e le leggi

DEFINIZIONE LEGALE DEI GRUPPI DI ACQUISTO SOLIDALE

Legge 24 dicembre 2007, n. 244

266. Sono definiti “gruppi di acquisto solidale” i soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita.

TRATTAMENTO FISCALE DEGLI ACQUISTI EFFETTUATI TRAMITE UN GAS

Legge 24 dicembre 2007, n. 244

267. Le attività svolte dai [GAS] … limitatamente a quelle rivolte verso gli aderenti, non si considerano commerciali ai fini dell’applicazione del regime di imposta [sul valore aggiunto] di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 4, settimo comma, del medesimo decreto, e ai fini dell’applicazione del regime di imposta del testo unico [delle imposte sui redditi] di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.